Obbligo di Pec e sanzioni per gli inadempienti
Tale obbligo è in vigore già dal 2008 ma finora non erano previste sanzioni per gli inadempienti. Il nuovo Decreto prevede adesso che “qualora l’iscritto non comunichi il proprio indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, quest’ultimo lo diffida ad adempiere entro trenta giorni al predetto obbligo. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
L’obbligo di Pec vale per tutti gli iscritti, anche se pensionati, e l’Ordine non ha alcuna discrezionalità, come ribadito dal ministero della Giustizia e dal presidente dell’Ordine nazionale: il giornalista senza Pec deve essere sospeso. I giornalisti sospesi potranno essere riammessi nell’Albo soltanto dopo essersi dotati di indirizzo Pec e averlo comunicato all’Ordine. La sospensione dall’Albo può comportare conseguenze pesanti in quanto non consente lo svolgimento di attività professionale e dunque può creare pregiudizi sul fronte lavorativo e previdenziale. Continuare a svolgere attività professionale se sospesi dall’Ordine configura abuso di professione.