Carta dei doveri

Carta dei doveri

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

In vigore dal 1° gennaio 2021

 

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di   Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I

PRINCÌPI E DOVERI

Art. 1 – Libertà d’informazione e di critica

L’ attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.   Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Art. 2 – Fondamenti deontologici

Il giornalista:

  1. difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
  2. rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
  3. tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
  4. accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
  5. non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
  6. rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
  7. applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
  8. cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

 

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

 Art. 3 – Identità personale e diritto all’oblio

Il giornalista:

  1. rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
  2. nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
  3. considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
  4. tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
  5. non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
  6. non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
  7. presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Art. 4 – Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Art. 5 – Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Art. 5-bis – Rispetto delle differenze di genere

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista:

  1. presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
  2. si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
  3. assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

Art. 6 – Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:

  1. rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
  2. evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici   un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;
  3. diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
  4. non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute

Art. 7 – Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

  1. nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
  2. tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.  

 

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Art. 8 – Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

  1. rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
  2. osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
  3. evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
  4. nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
  5. cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Art. 9 – Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

  1. rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
  2. non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
  3. verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
  4. controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
  5. rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
  6. non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
  7. non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Art. 10 – Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

Il giornalista:

  1. assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
  2. non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

  1. soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
  2. criteri seguiti per l’individuazione del campione;
  3. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  4. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  5. il numero delle domande rivolte;
  6. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  7. date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 11 – Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Art. 12 – Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

  1. non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
  2. evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
  3. se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms. 

 

TITOLO IV

LAVORO GIORNALISTICO

Art. 13 – Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).

Art. 14 – Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

  1. separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
  2. non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
  3. garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.  

 

TITOLO V

SANZIONI

 Art. 15 – Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Art. 16 – Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.