Legge n.69 del 1963
Ordinamento della professione giornalistica
TITOLO I – DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I – DEI CONSIGLI DELL’ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
Art. 1 (Ordine dei Giornalisti)
È istituito l’Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’Albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell’Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l’Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
Art. 2 (Diritti e doveri)
E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
Art. 3 (Composizione dei Consigli regionali o interregionali)
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell’Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 4 (Elezione dei Consigli dell’Ordine)
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L’assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 5 (Votazioni)
Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale.
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
Art. 6 (Scrutinio e proclamazione degli eletti)
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un’assemblea successiva da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l’avvenuta proclamazione degli eletti.
Art. 7 (Durata in carica del Consiglio e sostituzioni)
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 8 (Reclamo contro le operazioni elettorali)
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.
Art. 9 (Cariche del Consiglio)
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell’elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Art. 10 (Attribuzioni del presidente)
Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine; convoca e presiede l’assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell’Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Art. 11 (Attribuzioni del Consiglio)
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell’assemblea;
h) fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti)
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all’assemblea.
L’assemblea convocata per l’elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 (Assemblea per l’approvazione dei conti)
L’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 14 (Assemblea straordinaria)
Il presidente, oltre che nel caso di cui all’articolo precedente, convoca l’assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell’Albo dell’Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15 (Norme comuni per le assemblee)
Il presidente e il segretario del Consiglio dell’Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell’assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell’art. 10; in caso di impedimento del segretario, l’assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant’altro il disposto dell’art. 4.
CAPO II – DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
Art. 16 (Consiglio Nazionale: composizione)
E’ istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà.
L’elezione avviene a norma degli art. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell’assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell’elezione dichiarata nulla.
Art. 17 (Durata in carica del Consiglio nazionale e sostituzioni)
I componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell’art. 7.
Art. 18 (Incompatibilità)
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
Art. 19 (Cariche)
Il Consiglio nazionale dell’Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell’elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell’elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell’ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
Art. 20 (Attribuzioni del Consiglio)
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro per la grazia e la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
Art. 21 (Attribuzioni del comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell’Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell’art. 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
Art. 22 (Attribuzioni del presidente)
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell’art. 10, secondo e terzo comma.
CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 23 (Riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo)
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell’Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Art. 24 (Attribuzioni del Ministro di Grazia e Giustizia)
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all’elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all’elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 25 (Ineleggibilità)
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
TITOLO II – DELL’ALBO PROFESSIONALE
CAPO I – DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
Art. 26 (Albo: istituzione)
Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale è istituito l’Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L’Albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell’Albo di Roma.
Art. 27 (Albo: contenuto)
L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’Albo è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.
L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’Albo.
A ciascun iscritto nell’Albo è rilasciata la tessera.
Art. 28 (Elenchi speciali)
All’Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’Ordine.
Art. 29 (Iscrizione nell’elenco dei professionisti)
Per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti sono richiesti: l’età non inferiore agli anni 21, l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all’art. 31, e l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32.
L’iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
Art. 30 (Rigetto della domanda)
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’Albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all’interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 31 (modalità di iscrizione nell’elenco dei professionisti)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all’art. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.
Per l’accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell’assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d’ufficio da parte del Consiglio dell’Ordine.
Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell’interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell’Ordine può concedere l’iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell’iscrizione.
Art. 32 (Prova di idoneità professionale)
L’accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di Appello di Roma, scelti l’uno tra i magistrati di tribunale e l’altro tra i magistrati di appello; quest’ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell’esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal Regolamento.
Art. 33 (Registro dei praticanti)
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l’iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art. 34. Si applica il disposto del comma secondo dell’art. 31.
Per l’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell’esame saranno determinate dal Regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore (Vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 legge comunitaria 1990 art. 9: “I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall’articolo 36 della legge predetta”).
Art. 34 (Pratica giornalistica)
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3), del precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.
Art. 35 (Modalità di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti)
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31 (vedi legge 29 dicembre 1990, n. 428 legge comunitaria 1990 art. 9: “I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall’articolo 36 della legge predetta”).
Art. 36 (Giornalisti stranieri)
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’art. 31 oltre che da un’attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.
CAPO II – DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Art. 37 (Trasferimenti)
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell’Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell’Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall’Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
Art. 38 (Cancellazione dall’albo)
Il Consiglio dell’Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall’Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell’elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall’art. 36, e ne faccia domanda.
Art. 39 (Condanna penale)
Debbono essere cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell’ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell’Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell’art. 48.
Art. 40 (Cessazione dell’attività professionale)
Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, e ne faccia domanda.
Art. 41 (Inattività)
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini su indicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all’espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.
Art. 42 (Reiscrizione)
Il giornalista cancellato dall’Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell’art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 43 (Notificazione delle deliberazioni del Consiglio)
Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall’Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell’articolo precedente, devono essere motivate e notificate all’interessato nei modi e nei termini di cui all’art. 30.
Art. 44 (Comunicazioni)
Una copia dell’Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro per la grazia e la giustizia, alla Cancelleria della Corte d’Appello, al procuratore generale della stessa Corte d’Appello ed al Consiglio nazionale.
CAPO III – DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
Art. 45 (Esercizio della professione)
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza