Legge 5 aprile 2022, n. 28: disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina


Si trasmette, per quanto di interesse, copia della circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, prot. 557/PAS/U/005414/10179(33) del 14.04.2022 con cui sono state dettate alcune indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore della Legge 5 aprile 2022, n. 28 di conversione del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14. 

In particolare, a seguito della conversione, l’art. 2-ter del DL 14/2022 dispone che, fino al 31 dicembre c.a., i giornalisti sono legittimati ad acquistare, previo nulla osta del Questore, elmetti e giubbotti antiproiettile, al fine di corrispondere alle esigenze di autodifesa nell’esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino, in deroga a quanto previsto dall’art. 28 TULPS e solo con riferimento ai due dispositivi di protezione individuale precedentemente citati. 

Si evidenzia inoltre che a norma del citato art. 2-ter gli elmetti e i giubbotti antiproiettile possono essere acquistati esclusivamente da alcune categorie di professionisti che operano nel campo dell’informazione, nello specifico: persone fisiche iscritte all’albo dei giornalisti professionisti o dei pubblicisti e persone fisiche che svolgono la professione di fotoreporter o di video operatore. 

L’esercizio della facoltà di cui sopra è subordinato al preventivo conseguimento di un apposito nulla osta rilasciato dal Questore del luogo di residenza dell’operatore richiedente su specifica istanza presentata dall’interessato e subordinata, a pena di inammissibilità, al positivo accertamento della effettiva appartenenza del soggetto richiedente ad una delle categorie precedentemente citate. Inoltre, ai fini del rilascio del predetto nulla osta, è altresì indispensabile che gli operatori richiedenti si apprestino concretamente a recarsi in Ucraina per motivi professionali e, in ogni caso, il nulla osta non abilita gli operatori richiedenti al porto sul territorio dello Stato degli elmetti e dei giubbotti antiproiettile, con conseguenti profili sanzionatori e di rilevanza penale nel caso in cui tali prescrizioni non vengano rispettate. 

Si segnala da ultimo che, in difetto di diverse indicazioni normative, il termine di conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta è fissato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990, in trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda dell’interessato, fatta salva la facoltà di sospensione dei termini, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche. 

Nel rinviare alle indicazioni operative formulate nella circolare allegata e pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato, si porgono distinti saluti.