Legge regionale n. 22 del 2010

Riorganizzazione degli uffici stampa

CAPO II

UFFICIO STAMPA

Art. 15

(Ufficio stampa)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:

a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;

c) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;

d) alla promozione dell'immagine dell'ente;

e) alla redazione di servizi on-line.

2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale.

3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due. (3a)

4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.

5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).

Allegati