Informazione e malattia: "La Carta di Perugia"

Perugia, 11 gennaio 1995

Il virus del corporativismo ha tempi di latenza infiniti. Non muore mai. I sintomi quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti.

Non è contagioso, ma è pericoloso: tanto per i portatori sani quanto per gli altri. Siamo convinti che la "Carta di Perugia" se non avrà l'efficacia di un vaccino, potrà almeno limitarlo negli effetti più deleteri.

La "Carta di Perugia" infatti, identificando un comune centro di interesse, non è stata scritta a vantaggio di questa o quella professione, ma a favore degli utenti del nostro lavoro, dandoci dei punti di riferimento per migliorare la qualità del nostro interagire.

E' uno strumento che ciascuno di noi utilizzerà per garantire il rispetto dei diritti del cittadino malato e del cittadino che legge i giornali e guarda la televisione. Interagendo attiviamo processi di comunicazione: vogliamo farlo in maniera sempre più completa e corretta, salvaguardando la reciproca autonomia, ma con gli stessi obiettivi di fondo.

Articolo 1

Sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente ad un'informazione corretta e completa.

 
Articolo 2

L'informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria.

 
Articolo 3

E' dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili e qualificate.

 
Articolo 4

E' dovere delle fonti fornire al giornalista tutti gli elementi necessari alla compiutezza dell'informazione, nel rispetto delle norme che regolano sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente

 
Articolo 5

Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornite da responsabili o da persone da essi delegate.

 
Articolo 6

Ogni struttura sanitaria deve dotarsi di strumenti idonei allo sviluppo di un corretto rapporto tra le parti che interagiscono e cioè cittadini, pazienti, sanitari e giornalisti.

 
Articolo 7

E' impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità.

 
Articolo 8

Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre in interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

 
Articolo 9

Il giornalista è tenuto al rispetto dei principi della Carta dei Doveri e a rettificare le notizie inesatte o non complete con tempestività e rilievo adeguato.

 
Articolo 10

Le fonti sono tenute alla immediata rettifica di ogni eventuale informazione non rispondente a criteri di correttezza e di completezza.

 
Articolo 11

E' comune intento ricercare nella prassi la più ampia integrazione possibile dei rispettivi codici deontologici professionali.

 
Articolo 12

E' comune intento la tutela dei soggetti deboli, in particolare minori, handicappati ed anziani.

 
Articolo 13

E' comune intento collaborare, nel rispetto totale della reciproca autonomia, per l'attuazione dei principi contenuti in questa Carta.

 

Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri dell'Umbria
Il Presidente PiergiorgioVolpini

Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti Dell'Umbria.
Il Presidente Alvaro Fiorucci

Ordine Regionale degli Psicologi Dell'Umbria.
Il Presidente Antonio Bertini